CAPO II – Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Articolo 5
(Segretario o Segretaria nazionale)
- Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime la leadership elettorale ed istituzionale, l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il Segretario nazionale, nell’esercizio della leadership elettorale ed istituzionale, propone alla Direzione nazionale un diverso candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga opportuno per gli interessi del Paese e del Partito.
- Qualora il Partito Democratico aderisca a coalizioni e per l’individuazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri si utilizzino le primarie, l’Assemblea nazionale stabilisce le modalità di presentazione e selezione di eventuali altre candidature, in aggiunta a quelle del Segretario nazionale, che saranno ammesse e successivamente presentate alla coalizione.
- Qualora il Segretario cessi dalla carica, prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può eleggere, con la maggioranza dei due terzi, dei componenti un nuovo Segretario per la parte restante del mandato. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
- Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni, a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 28.
- Il Segretario nazionale è titolare, responsabile del simbolo del Partito Democratico e ne cura l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
- In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per scadenza naturale, il Segretario nazionale continua a curare l’utilizzo del simbolo ai soli fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali, oltre a svolgere gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 132/93. In caso di sfiducia al Segretario nazionale o impedimento, la gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle tornate elettorali, è affidata al Presidente del Partito.
- In caso di dimissioni del Segretario nazionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al Presidente dell’Assemblea nazionale, in qualità di Presidente pro-tempore della Direzione nazionale.
Articolo 6
(Assemblea nazionale)
- L’Assemblea nazionale è composta da:
- seicento eletti mediante liste collegate direttamente alle candidature a Segretario nazionale alle primarie. Nella composizione delle liste devono essere rispettate la parità e l’alternanza di genere;
- i segretari fondatori del PD, gli ex segretari nazionali del PD iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i segretari delle federazioni all’estero, delle città metropolitane e regionali, la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, i coordinatori PD delle ripartizioni estero, il segretario dei Giovani Democratici;
- cento tra deputati, senatori ed europarlamentari aderenti al partito indicati dai rispettivi Gruppi;
- i sindaci delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di provincia e di regione e i presidenti di regione iscritti ed in attualità di mandato.
- L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla Segreteria nazionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
- Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario nazionale partecipano alla votazione i seicento delegati eletti mediante liste collegate alle candidature durante le primarie e i segretari regionali in carica. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente le procedure di cui all’articolo 5 comma 4.
- L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
- L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
- L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
- L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
- L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni sei mesi.
Articolo 7
(Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)
- L’Assemblea nazionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori locali, in vigenza di mandato elettorale, iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad altro partito o movimento politico.
- L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito Democratico, nonché di un proprio Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci i quali, insieme al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione Nazionale. Il Coordinatore è altresì componente di diritto della Segreteria Nazionale.
Articolo 8
(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
- I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
- Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 8, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Articolo 9
(Vicesegretari)
- Il Segretario nazionale può proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
- I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
- Nel caso di due Vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di genere e uno di loro dovrà essere indicato espressamente con funzioni di Vicario.
Articolo 10
(Segreteria nazionale)
- La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. Può essere formata da un minimo di 12 a un massimo di 20 componenti, oltre al suo Coordinatore. La sua composizione dovrà sempre rispettare la parità di genere. Fanno altresì parte della Segreteria nazionale i componenti per funzione ai sensi del presente Statuto.
- Il Segretario nomina la Segreteria nazionale ed eventuali altri organismi esecutivi e ne dà comunicazione in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
- La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
- Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.
Articolo 11
(Direzione nazionale)
- La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
- La Direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri eletti. Sessanta eletti dall’Assemblea nazionale con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima riunione, dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la Circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
- Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale e l’Ufficio di Presidenza; i Vicesegretari; il Tesoriere; la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, il Segretario nazionale dei Giovani democratici, i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali, il Coordinatore dei Sindaci e i cinque componenti indicati dall’Assemblea nazionale dei Sindaci. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.
- La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 12
(Scelta dell’indirizzo politico mediante Congresso ed elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
- Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale si svolgono di norma ogni quattro anni, salvo i casi previsti dall’articolo 5, comma 4 e dall’articolo 6, comma 8 e sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Il procedimento congressuale ordinario è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento dell’Assemblea nazionale, si discutono piattaforme politico-programmatiche. La seconda fase consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a Segretario e nel successivo svolgimento delle primarie per la scelta del Segretario nazionale, come di seguito specificato.
- Le fasi congressuali si articolano nel seguente modo:
Prima fase: entro dieci giorni successivi alla Direzione nazionale che approva il Regolamento di cui al comma 2, è possibile presentare alla Presidenza della Direzione nazionale:
- documenti politici;
- contributi tematici.
I primi devono essere sottoscritti da almeno il 15 per cento dei componenti della direzione nazionale o da almeno il 30 per cento dell’assemblea nazionale uscente o da almeno 4000 iscritti di almeno 12 regioni. I secondi (contributi tematici) da almeno 10 componenti della Direzione o 20 componenti dell’Assemblea o 3000 iscritte/i. Tutti i contributi sono pubblicati sulla piattaforma partecipativa del Partito Democratico. Nei successivi quaranta giorni i documenti politici e i contributi tematici vengono discussi e votati dalle iscritte e dagli iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al voto degli iscritti nei circoli in alternativa tra loro. I livelli territoriali provinciali e regionali possono promuovere ulteriori momenti di approfondimento e dibattito anche elaborando propri contributi da trasmettere alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla fine della fase di confronto territoriale, l’Assemblea nazionale:
- ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;
- assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il 33% dei voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;
- discute i documenti politici e i contributi tematici.
I testi assunti dall’Assemblea costituiscono la base del confronto per la seconda fase del congresso.
Seconda fase: entro venti giorni dall’Assemblea nazionale conclusiva della prima fase si convocano, in ogni Circolo, le Assemblee degli iscritti, che discutono le piattaforme presentate da ciascun candidato Segretario. Al termine di ciascuna Assemblea, gli iscritti – secondo tempi e modalità determinati dal Regolamento congressuale – si pronunciano, con unico voto individuale e segreto, sulle candidature e relative piattaforme. Risultano ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, i due candidati a Segretario nazionale che abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti. Il risultato delle votazioni degli iscritti è comunicato ufficialmente dalla Commissione Nazionale per il Congresso, entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse. Entro trenta giorni dalla comunicazione ufficiale di cui al periodo precedente, si tengono le primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, tra i due candidati più votati dagli iscritti. Gli elettori che partecipano alle primarie aderiscono all’Albo nazionale delle elettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed esclusivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione immediata e senza deroghe. Il complesso delle regole congressuali viene stabilito con apposito regolamento votato nella prima Direzione di apertura del percorso, che dovrà anche prevedere la fattispecie delle deroghe all’esclusività della via telematica e digitale per le sedi di seggio.
- Il Segretario Nazionale in carica ha la facoltà di proporre all’Assemblea lo svolgimento di un Congresso Nazionale straordinario per “tesi”. Per la votazione sulla proposta è richiesta la maggioranza semplice degli aventi diritto in Assemblea. Il documento di base è proposto dal Segretario ed è approvato dalla Direzione. E’ emendabile dalle assemblee dei circoli, provinciali e regionali e nazionale vigenti, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. La conclusione del percorso avviene con la votazione in Assemblea nazionale dei documenti.
- Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3.
- Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra quattromila (4000) e cinquemila (5000), distribuiti in almeno dodici (12) regioni e con minimo cento (100) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la Circoscrizione Estero è equiparata ad un’unica regione.
- Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
- Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
- Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con una sola lista di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
- Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
- Il Presidente della Commissione nazionale per il Congresso, all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa, proclama eletto Segretario Nazionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.
Articolo 13
(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)
- Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
- In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
- Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.